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Postilla » Fisco » Il Blog di Carlo Mazzini » Non profit » Art. 30, controllo del non profit: si applica alle Onlus?

23 luglio 2009

Art. 30, controllo del non profit: si applica alle Onlus?

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L’articolo 30 del DL 185/08 (convertito in L 2/09) ha introdotto un nuovo obbligo – ad oggi ancora non operativo – per gli enti di tipo associativo.

La sostanza è: chi intende avvalersi delle esclusioni da IRES e IVA di cui agli articoli 148  T.U.I.R. e 4  D.P.R. n. 633/72, deve

a. conformarsi alle prescrizioni di cui alle due norme (tautologico)

b. inviare – in modi e tempi da stabilire – all’Agenzia delle Entrate alcune informazioni e dati sull’attività.

Ad oggi non è ancora uscito il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate volto a definire i modi e tempi della comunicazione; sarebbe dovuto uscire entro il 31 gennaio scorso.

Le prescrizioni sono di natura giuridica, in quanto obbligano le associazioni ad una democraticità effettiva, principio una testa un voto, obbligo di redazione di rendiconto, elettorato attivo e passivo per tutti i soci maggiorenni ecc. Nulla di nuove dal fronte del non profit; sono “regole” conosciute da almeno 12 anni.

La novità risiede nel punto “b”, ovvero nell’obbligo di dichiarazione per rendere effettive le agevolazioni che, rammento, consistono nel decommercializzare le entrate derivanti da vendite di beni e servizi (si pensi ai corsi di formazione) ai soci. Una posta molto importante per le oltre 200mila organizzazioni di natura associativa (e sono dati di 10 anni fa). E’ uscita a suo tempo una Circolare (12/09) che ha chiarito certi punti e complicato altri.

Ma il quesito di oggi è: questo articolo 30 (relativamente all’obbligo di invio di detta dichiarazione) si applica oppure no alle Onlus di opzione, cioè quelle iscritte all’Anagrafe delle Onlus secondo la procedura di cui al DM 266 2003 (istanza alla Direzione Regionale delle Entrate)?

A mio avviso, la comunicazione di cui all’articolo 30 non deve essere prodotta da queste Onlus, in quanto lo stesso articolo 30 cita espressamente – in relazione all’IRES – l’articolo 148 del DPR 917/86 come riferimento normativo. Le Onlus – come risaputo – godono della defiscalizzazione piena per le attività istituzionali in base all’art 150 dello stesso DPR e non al 148. Inoltre, i requisiti statutari richiesti alle Onlus sono riportati all’art 10 del D Lgs 460/97 e non fanno riferimento (nuovamente) all’art 148 del DPR 917/86. Manca, come dire, l’appoggio normativo (il riferimento esplicito di legge) per affermare che anche le Onlus sono obbligate a questo adempimento.

Inoltre, si aggiungono due considerazioni. La prima è relativa alla Circolare 12 del 2009. Nel testo della Circolare – così come nella legge – non si citano mai le Onlus tra i soggetti obbligati, mentre si dilunga su esenzioni parziali (ad esempio le pro-loco che applicano la L 398/91 – non sense).

La seconda considerazione è che l’Agenzia delle Entrate ha già modo e mezzi per controllare l’operato delle Onlus e la corrispondenza delle previsioni statutarie ai requisiti formali richiesti dalla disciplina. La ratio della norma (art 30), ripetutamente sbandierata nella circolare, risiede invece nella ricerca di quegli enti di natura associativa che senza averne diritto – perché monocratici, con scopo di lucro ecc – ottengono le agevolazioni previste per il “vero” non profit.

A conferma di ciò, proprio in occasione di un convegno dell’Agenzia per le Onlus e della Guardia di Finanza (tenutosi a Milano l’autunno scorso), Vincenzo Busa (Direttore normativa e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate) ebbe modo di dire che le Onlus di opzione sono già controllate dalle Direzioni Regionali dell’Entrata, mentre (gli) destavano sospetti – in merito alla corretta applicazione della normativa fiscale – l’associazionismo e il volontariato (che rientra tra gli esentati parziali dell’articolo 30).

Non sarebbe male chiarire questo arcano. Perché quando uscirà il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sarà il diluvio prossimo venturo.

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